Gruppo Micologico «G. Bresadola»

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Statuto sociale

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STATUTO SOCIALE
del Gruppo Micologico "G. Bresadola di Trento

Titolo 1° - Costituzione

Art. 1 - Il Gruppo Micologico "G. Bresadola" di Trento

Il Gruppo Micologico "G. Bresadola" di Trento, fondato il 7 dicembre 1957, associa i cultori della Micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio botanico ed ambientale.

La sede del Gruppo è in Trento presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali e la sua durata è indefinita.

Il Gruppo ha assoluta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e disciplinare nonché piena potestà di iniziative.

Art. 2 - Le Finalità

Il Gruppo persegue, escludendo ogni fine di lucro, i seguenti fini:

  1. promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
  2. promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
  3. promuovere sul piano locale e nazionale la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa relativa alla raccolta e allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente ed alla ricerca scientifica;
  4. raccogliere materiali didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e scienze affini per metterlo a disposizione dei soci;
  5. collabora a promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
  6. promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
  7. promuovere, con ogni opportuna iniziativa, una conoscenza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole.

Titolo 2° - I SOCI

Art. 3 - L'iscrizione

L'Iscrizione al Gruppo è aperta a tutti. L'iscrizione può avvenire anche da parte di altri Gruppi, di Enti, di Istituzioni e di associazioni, ma in tal caso la qualifica di socio è assunta dai relativi legali rappresentanti pro tempore.

Il Socio ha diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee;
  2. di accedere alle cariche sociali (Art. 20, comma 3);
  3. di partecipare a tutte le attività programmate dal Gruppo;
  4. di ricevere le pubblicazioni edite dal Gruppo;
  5. di fare uso della biblioteca o delle attrezzature tecniche secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il socio ha il dovere:

  1. di versare regolarmente la quota sociale annua;
  2. di osservare lo Statuto e le norme emanate dagli organi sociali;
  3. di perseguire le finalità associative;
  4. di partecipare alle iniziative sociali e contribuire alla loro riuscita.

Art. 4 - Le categorie dei Soci

I Soci possono essere:

  1. Ordinari: quelli che versano annualmente l'intera quota sociale;
  2. Sostenitori: quelli che, oltre alla quota, versano uno speciale contributo in favore del Gruppo.
  3. Onorari: nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, non sono soggetti al pagamento della quota sociale.

Il Socio, all'atto dell'adesione, esenta il Gruppo ed i suoi Dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone e cose che dovessero manifestarsi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.

Art. 5 - La perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per morosità: tutti coloro che non versano la quota sociale nei tempi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. per radiazione: pronunciata a maggioranza di voti dai componenti il Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, nei confronti del Socio che assuma atteggiamenti e compia atti contrari all'interesse od al buon nome del Gruppo.

Titolo 3° - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 6 - Gli Organi Sociali del Gruppo

Sono organi sociali del Gruppo:

  1. L'Assemblea generale dei Soci;
  2. Il Presidente;
  3. Il Consiglio Direttivo;
  4. Il Collegio dei Revisori del Conti;
  5. Il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Le Assemblee generali dei Soci

Organo sovrano del Gruppo è l'Assemblea generale dei Soci. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria ed è costituita in prima convocazione con un numero di soci pari alla metà più uno, in seconda convocazione con qualunque numero di soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria:

  1. elegge i componenti il Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. nomina o ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti la Commissione Elettorale;
  3. approva le relazioni ed i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
  4. fissa la quota sociale;
  5. delibera sulle modifiche al presente statuto/regolamento;
  6. delibera su tutto quanto venga ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di votanti, computate le deleghe.

La rappresentanza per delega è limitata ad una sola delega scritta per ogni socio presente in Assemblea.

Per le modifiche allo Statuto sociale (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 21) è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata alla fine dell'anno sociale dal Consiglio Direttivo con avviso contenente l'ordine del giorno, da diramarsi almeno 15 giorni prima della data fissata, senza particolari formalità.

L'Assemblea Straordinaria:

Viene convocata, su richiesta motivata ogni qual volta se ne presenta comprovata necessità, dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei soci iscritti al Gruppo. In calce all'ordine del giorno deve essere fatta menzione di chi ha richiesto la convocazione.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede; coordina le attività del sodalizio con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano del Gruppo in assenza anche del Vice presidente.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo composto di nove membri, di cui otto elettivi ed uno di diritto designato dal Museo Tridentino di Scienze Naturali. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è organo deliberante del Gruppo, promuove iniziative ed attua programmi in armonia con le direttive dell'Assemblea dei Soci.

Viene convocato con una comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, dal Presidente o, su motivata richiesta, da almeno quattro dei consiglieri.

È regolarmente costituito con la presenza di cinque consiglieri di cui uno sia il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano.

Esso delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. predispone le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'Assemblea generale dei Soci;
  2. provvede alla straordinaria amministrazione;
  3. convoca l'Assemblea generale dei Soci;
  4. nomina i componenti il Collegio dei Probiviri;
  5. nomina i componenti il Comitato di Studio e ricerca scientifica del Gruppo;
  6. nomina il bibliotecario del Gruppo;
  7. regolamenta l'uso della biblioteca e delle attrezzature tecniche;
  8. nomina Commissioni, Comitati permanenti o temporanei e conferisce particolari incarichi qui non specificatamente previsti, dettando le eventuali norme e direttive per la loro esecuzione.

Il Consiglio Direttivo ha potere di deliberare sugli impegni passivi sino al limite massimo di lire un milione.

In caso di dimissione o decadenza di un componente il Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere da lui sostituito.

In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade e il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.

Il Segretario

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee generali, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali. In caso di sua assenza o prolungato impedimento viene sostituito da un Vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo ed il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea generale, previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito: la sorveglianza della gestione economico-finanziaria del Gruppo; deve accompagnare i bilanci annuali con propria relazione alla Assemblea dei Soci; indice l'Assemblea straordinaria in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene per surroga subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica fino al termine del mandato del Revisore da lui sostituito.

Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, Soci e non, i quali non possono rivestire altre cariche nel Gruppo.

Il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto Sociale da adottare nei confronti di Soci, previa contestazione degli addebiti alla parte interessata.

I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati dal Consiglio Direttivo, di volta in volta, quando se ne presenta la necessità.

Titolo 4° - ORGANI DI FUNZIONAMENTO

Art. 12 - La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta di tre membri ed ha il compito di predisporre liste aperte e separate di candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo e per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti.

La commissione Elettorale collabora con gli scrutatori nello spoglio delle schede elettorali.

La permanenza in carica dei membri della Commissione Elettorale è indefinita.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro la sostituzione viene fatta con la nomina di altro membro da parte del Consiglio Direttivo che lo proporrà all' Assemblea generale dei Soci per la ratifica.

Art. 13 - Il Comitato di studio e di ricerca

Il comitato di Studio e di ricerca assume i compiti e la struttura prevista dal proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di membro del Comitato è conferita dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Comitato di Redazione

Il Comitato di redazione del Bollettino è strumento operativo al servizio della vita associativa del Gruppo, all'indirizzo del quale, d'intesa con il Consiglio Direttivo, deve sempre adeguarsi e agire in piena concordanza di intenti e finalità.

Il Comitato di redazione può essere costituito da quattro o più componenti, uno dei quali riveste la carica di Direttore responsabile.

Ha il compito di redigere e visionare in comune accordo gli articoli da pubblicare. scegliere la documentazione illustrativa, correggere le bozze e seguire tutte le fasi di preparazione e stampa, curando i rapporti con lo stampatore.

Resta in carica indefinitamente. Eventuali variazioni o sostituzioni vengono proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, che decide in merito.

Titolo 5° - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 15 - Provvedimenti disciplinari a carico dei Soci

A carico dei Soci, su proposta del Collegio dei Probiviri e con voto di maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, possono essere presi i seguenti provvedimenti:

  1. censura;
  2. sospensione per un periodo di tempo determinato da ogni attività;
  3. radiazione.

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere motivati e potranno essere assunti solo dopo aver consentito al Socio di formulare personalmente o per iscritto le proprie controdeduzioni, entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo. Dopo di ciò le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e diverranno esecutive.

Titolo 6° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Anno Sociale

L'anno Sociale e l'esercizio finanziario del Gruppo vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 17 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti. È ammesso il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o sostenute dai soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 18 - Patrimonio del Gruppo

Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in possesso del Gruppo, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo riserva.

Art. 19 - Scioglimento del Gruppo

Lo scioglimento del Gruppo potrà essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata e con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. Non è ammessa in tale Assemblea la votazione per delega.

Il patrimonio sociale sarà consegnato al Museo Tridentino di Scienze naturali, che ne diventa il proprietario con la possibilità di destinarlo ad Enti o Istituti locali aventi analoghe finalità culturali.

Titolo 7° - LE NORME ELETTORALI

Art. 20 - Le norme elettorali

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste aperte e separate predisposte in ordine alfabetico dalla Commissione elettorale. Sono elettori solo i Soci maggiorenni.

Le elezioni vengono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.

Possono essere candidati tutti i soci maggiorenni in regola e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea. Per motivi economici e soprattutto funzionali i candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti devono risiedere nella provincia di Trento. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Art. 21 - Modifiche

Per la modifica dell'art. 20 e del presente art. 21 è necessaria la presenza all'Assemblea dei soci di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli iscritti in regola con la quota sociale e non sono ammesse deleghe.